IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
               PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo di cui alla legge 8
luglio 1986, n. 360;
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il regolamento approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio
1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 13 giugno  1967)
e  30 ottobre 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19
novembre 1974), con i  quali  e'  stato  approvato  e  modificato  il
regolamento   concernente   le   norme  per  l'amministrazione  e  la
contabilita' del Consiglio nazionale delle ricerche;
  Visto  l'art.  48, ultimo comma, del regolamento appena richiamato,
in base al  quale  i  contratti  dell'ente,  superiori  ad  un  certo
importo,   sono   soggetti   al   parere  preventivo  di  un'apposita
commissione tecnico-giuridica nominata dal presidente  del  Consiglio
nazionale delle ricerche;
  Considerato   che   tale  disposizione  costituisce  una  positiva,
specifica integrazione delle norme  recate  dal  regolamento  per  la
classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e
la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo  1975,
n.  70,  approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696;
  Viste  le  deliberazioni  n. 648 in data 23 luglio 1987 e n. 634 in
data 30 luglio 1987, adottate nell'ordine dal consiglio di presidenza
e  dalla giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche
con le quali si propone di elevare gli attuali limiti di operativita'
della commissione tecnico-giuridica;
  Sentito   il   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, che ha espresso parere  favorevole  nella  seduta  del  21
gennaio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  l'elevazione  dei limiti di somma per l'operativita'
della commissione tecnico-giuridica  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche  deliberata  dagli  organi  direttivi dello stesso Consiglio
come indicato nelle premesse.
  Restano  conseguentemente  sottoposti  al  parere  preventivo della
predetta commissione i contratti di importo superiore:
   a  L.  500.000.000,  quando  si  tratti di aggiudicazioni per asta
pubblica, licitazione privata e appalto concorso;
   a L. 250.000.000, nel caso di aggiudicazione a mezzo di trattativa
privata.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  La  legge  2  marzo  1963,  n.  283,  reca  norme per
          organizzazione e  sviluppo  della  ricerca  scientifica  in
          Italia.  Il  richiamo  riguarda,  in  particolare, il primo
          comma dell'art. 5, il cui testo e' il seguente:
             "Le   norme   per  il  funzionamento  degli  organi  del
          Consiglio nazionale delle ricerche,  previsti  dall'art.  6
          del  decreto  legislativo  1› marzo 1945, n. 82, quelle per
          l'istituzione  e  per   il   funzionamento   di   istituti,
          laboratori  ed  altri organi di ricerca propri dello stesso
          Consiglio, nonche' tutte le altre norme occorrenti  per  il
          funzionamento   del  Consiglio  medesimo,  ai  sensi  delle
          vigenti  disposizioni  di   legge,   sono   stabilite   con
          regolamenti  interni deliberati dal consiglio di presidenza
          del Consiglio stesso".
             -  La  legge  8  luglio 1986, n. 360, reca modificazioni
          alla detta legge n.  283/1963.  Il  richiamo  riguarda,  in
          particolare,  l'art.  2,  primo comma, che ha sostituito il
          secondo comma dell'art. 5 della  legge  n.  283;  il  nuovo
          testo e' il seguente:
             "Detti   regolamenti  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito   il   CIPE,
          integrato  nelle  forme  stabilite  dall'art.  18,  secondo
          comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48".
             -   La  legge  27  gennaio  1967,  n.  48,  concerne  le
          attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del  bilancio  e
          della  programmazione  economica e istituzione del CIPE. Il
          richiamo  riguarda,  in  particolare,  l'art.  18,  secondo
          comma, il cui testo e' il seguente:
             "I compiti affidati al Comitato interministeriale per la
          ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati  al
          Comitato interministeriale per la programmazione economica.
          Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283, il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          e' integrato  dal  Ministro  incaricato  del  coordinamento
          della  ricerca  scientifica  e dai Ministri per la pubblica
          istruzione e  per  la  difesa;  alle  sedute  partecipa  il
          presidente del Consiglio nazionale delle ricerche".
             -  La  legge 20 marzo 1975, n. 70, reca disposizioni sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del   personale   dipendente.   Il   richiamo  riguarda  in
          particolare:
              l'art. 1, ultimo comma, il cui testo e' il seguente:
             "La   tabella  allegata  alla  presente  legge  contiene
          l'elenco degli enti individuati e classificati, sulla  base
          delle  funzioni  esercitate,  in  categorie omogenee, senza
          pregiudizio per le  soppressioni  o  fusioni  di  enti  che
          dovessero  intervenire  per  effetto di successive leggi di
          riforma";
              la   tabella   VI   (enti   scientifici  di  ricerca  e
          sperimentazione),  che  comprende  il  Consiglio  nazionale
          delle ricerche (CNR);
              l'art.  30,  primo  e secondo comma, il cui testo e' il
          seguente:
             "Gli  enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti
          ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto
          consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle
          entrate  e  delle  spese,  da  emanarsi  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro per
          il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
             Con   lo   stesso   decreto   sono  approvate  norme  di
          amministrazione e contabilita' degli enti pubblici".
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
          1979,  n.    696,   concerne   l'approvazione   del   nuovo
          regolamento  per  la  classificazione delle entrate e delle
          spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli  enti
          pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
          Nota all'art. 1:
             Il   testo  vigente  dell'art.  48,  ultimo  comma,  del
          regolamento  del   Consiglio   nazionale   delle   ricerche
          approvato  con  i  decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  27  maggio  1967   (pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  146  del  13  giugno 1967) e 30 ottobre 1974
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19 novembre
          1974),  come  modificato  dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "I  contratti  di  importo  superiore  a  L. 500.000.000
          quando si tratti di asta pubblica,  licitazione  privata  e
          appalto  concorso e a L. 250.000.000 nel caso di trattativa
          privata sono soggetti, oltre all'approvazione della  giunta
          amministrativa,   al   parere   preventivo  di  un'apposita
          commissione tecnico-giuridica nominata dal  Presidente  del
          Consiglio nazionale delle ricerche".