IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 360; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 13 giugno 1967) e 30 ottobre 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19 novembre 1974), con i quali e' stato approvato e modificato il regolamento concernente le norme per l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio nazionale delle ricerche; Visto l'art. 48, ultimo comma, del regolamento appena richiamato, in base al quale i contratti dell'ente, superiori ad un certo importo, sono soggetti al parere preventivo di un'apposita commissione tecnico-giuridica nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; Considerato che tale disposizione costituisce una positiva, specifica integrazione delle norme recate dal regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; Viste le deliberazioni n. 648 in data 23 luglio 1987 e n. 634 in data 30 luglio 1987, adottate nell'ordine dal consiglio di presidenza e dalla giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche con le quali si propone di elevare gli attuali limiti di operativita' della commissione tecnico-giuridica; Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 gennaio 1988; Decreta: Art. 1. E' approvata l'elevazione dei limiti di somma per l'operativita' della commissione tecnico-giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche deliberata dagli organi direttivi dello stesso Consiglio come indicato nelle premesse. Restano conseguentemente sottoposti al parere preventivo della predetta commissione i contratti di importo superiore: a L. 500.000.000, quando si tratti di aggiudicazioni per asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso; a L. 250.000.000, nel caso di aggiudicazione a mezzo di trattativa privata.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 2 marzo 1963, n. 283, reca norme per organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia. Il richiamo riguarda, in particolare, il primo comma dell'art. 5, il cui testo e' il seguente: "Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonche' tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal consiglio di presidenza del Consiglio stesso". - La legge 8 luglio 1986, n. 360, reca modificazioni alla detta legge n. 283/1963. Il richiamo riguarda, in particolare, l'art. 2, primo comma, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 283; il nuovo testo e' il seguente: "Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'art. 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48". - La legge 27 gennaio 1967, n. 48, concerne le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del CIPE. Il richiamo riguarda, in particolare, l'art. 18, secondo comma, il cui testo e' il seguente: "I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e' integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche". - La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. Il richiamo riguarda in particolare: l'art. 1, ultimo comma, il cui testo e' il seguente: "La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma"; la tabella VI (enti scientifici di ricerca e sperimentazione), che comprende il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); l'art. 30, primo e secondo comma, il cui testo e' il seguente: "Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazione e contabilita' degli enti pubblici". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concerne l'approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 48, ultimo comma, del regolamento del Consiglio nazionale delle ricerche approvato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 13 giugno 1967) e 30 ottobre 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19 novembre 1974), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "I contratti di importo superiore a L. 500.000.000 quando si tratti di asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso e a L. 250.000.000 nel caso di trattativa privata sono soggetti, oltre all'approvazione della giunta amministrativa, al parere preventivo di un'apposita commissione tecnico-giuridica nominata dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche".